In tema di disciplina dell'accertamento e liquidazione dell'imposta di successione, l'art. 27 Testo unico delle imposte di successione, dispone al comma 1, che la successione deve essere dichiarata nel termine fissato all'art. 31 (dodici mesi dalla data di apertura della successione).
Il comma 2 dispone che l'imposta è liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione di successione presentata.
In caso di dichiarazione omessa, l'imposta è accertata e liquidata d'ufficio a norma dell'art. 35, sempre che l'avviso di liquidazione venga notificato entro il termine di decadenza di cinque anni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione. Peraltro, ai sensi del comma 6 dell'art. 27, l'imposta è dovuta anche se la dichiarazione viene presentata oltre il termine di decadenza stabilito nel comma 4, con l'intesa che, in questo caso, le disposizioni dei commi 2, 3, e 5 si applicano con riferimento a tale dichiarazione di successione.