ai sensi del comma 2 dell'art. 405 c.p.p., "salvo quanto previsto dagli articoli 406 e 415 bis , il pubblico ministero conclude le indagini preliminari entro il termine di un anno dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato. Il termine è di sei mesi, se si procede per una contravvenzione, e di un anno e sei mesi, se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2"
per sapere a quando risale l'iscrizione suddetta, l'art. 335 c.p.p. al comma 3 stabilisce "ad esclusione dei casi in cui si procede per uno dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), le iscrizioni previste dai commi 1 e 2 sono comunicate alla persona alla quale il reato è attribuito, alla persona offesa e ai rispettivi difensori, ove ne facciano richiesta": quindi facendo richiesta, si può sapere il momento iniziale dal quale decorre il termine di cui all'art. 405 c.p.p.
Senonché, questo termine può essere prorogato per varie ragioni, ad esempio ai sensi dell'art. 406 c.p.p., ma comunque la richiesta di proroga deve essere notificata all'indagato (vedasi art. 406 c.p.p.): il GIP decide se prorogare il termine o meno (nella mia esperienza non mi è mai capitato che un GIP abbia respinto tali richieste di proroga).
ad ogni modo, dice l'art. 407 c.p.p., in caso di delitto "la durata delle indagini preliminari non può comunque superare diciotto mesi", ma in realtà poi sono previste eccezioni piuttosto "manipolabili" (perdonami il termine) che possono estendere la durata complessiva addirittura a 2 anni: non dovrebbe essere il caso di una semplice truffa online, ma potrebbe essere il caso di una articolata ed elaborata truffa che coinvolge molti elementi e magari la collaborazione tra Procure di Tribunali diversi
La conseguenza per il mancato rispetto dei termini è l'inutilizzabilità nel giudizio penale di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente alla scadenza del termine previsto da questa disciplina normativa